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Wednesday, February 22, 2012 ..::Statuto ::..
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 Lo Statuto

Quì puoi visualizzare lo statuto in versione integrale

 OBIETTIVI E FINALITA' dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro, ha struttura e contenuti democratici ed opera in ambito nazionale ed internazionale.
Essa si propone di fornire aiuti umanitari prevalentemente in ambito sanitario e assistenziale ad abitanti di paesi in via di sviluppo, che versino in condizioni di svantaggio e/o di disagio, promuovendone l'inserimento nella realtà sociale locale, migliorandone le condizioni di vita e facilitandone, ove occorra, l'accesso a strutture sanitarie e assistenziali di paesi ad avanzato sviluppo.
L'Associazione per il perseguimento delle finalità sopraindicate potrà esercitare, tra l'altro, le seguenti attività:

  1. inviare nei paesi in via di sviluppo personale specializzato nell' assistenza socio-sanitaria, psicologica, economica e nella formazione e aggiornamento professionale;
  2. organizzare viaggi e soggiorni a scopo di assistenza sanitaria e in generale per finalità umanitarie di abitanti di paesi in via di sviluppo in paesi dell'area occidentale;
  3. organizzare la raccolta di fondi e materiali da inviare ai paesi in via di sviluppo;
  4. sostenere e realizzare progetti di adozione a distanza;
  5. organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche ed artigianali, viaggi e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi sociali;
  6. incentivare, promuovere, realizzare e sostenere studi e ricerche;
  7. instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i medesimi;
  8. aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari;
  9. svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librarie a carattere culturale.


L'Associazione non potrà svolgere altre attività, se non quelle connesse, complementari o accessorie a quelle sopraindicate.

 SOCI FONDATORI e SOCI SOSTENITORI

Sono soci fondatori, le persone intervenute nell'atto costitutivo dell'Associazione.
Sono soci sostenitori le persone che si impegnano nella gestione dell'attività dell'Associazione, che sono accettate all'unanimità dall'assemblea dei soci fondatori e sostenitori e che sottoscrivono la quota eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Possono diventare soci fondatori i soci sostenitori che vengono accettati come tali all'unanimità dai soci fondatori e sostenitori.
L'adesione dei soci ha durata illimitata, fatti salvi i casi di recesso o di esclusione; è espressamente esclusa la temporaneità dell'adesione.
Tutti i soci hanno diritto ad usufruire delle attrezzature, a partecipare alle attività dell'Associazione e alle assemblee con diritto di voto.
I soci sostenitori ed i soci fondatori devono corrispondere il contributo sociale annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dell'esercizio.
Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal Consiglio, il socio decade e la decadenza verrà dichiarata da deliberazione dell'Assemblea dei soci.
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento minimo di cui sopra. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi.
La quota non è trasmissibile nè rivalutabile in quanto qualsiasi versamento si intende a fondo perduto.
In particolare il versamento non è rivalutabile nè ripetibile nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'aderente.
Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per atto tra vivi nè per successione a titolo particolare o universale.